martedì 13 aprile 2010
L'ARCIVESCOVO DI TARANTO SUGLI ARBITRI NEOCATECUMENALI
” Benigno Papa
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Taranto
La Divina Eucaristia è “fonte e apice di tutta la vita cristiana” (LG 11; cf SC 9) ed in Essa “è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua” (PO 5);
Lo Statuto del Cammino Neocatecumenale, recentemente approvato dalla Santa Sede, attesta l’essenzialità dell’Eucaristia come pienezza della iniziazione cristiana (cf art. 13 § 1);
Volendo provvedere al bene spirituale dei fedeli confidati alle Nostre cure pastorali ed al fine di integrare le celebrazioni delle piccole comunità neocatecumenali nella ordinaria pastorale liturgica parrocchiale, come espressamente previsto dal citato Statuto (cf art. 13 § 2);
DECRETIAMO
quanto segue
Art.1
Luogo ed ora della Celebrazione. l’unicità dell’altare
§ 1.1 La Celebrazione dell’Eucaristia domenicale, che ha luogo dopo i Primi Vespri della Domenica, alla quale prendono parte le piccole comunità del Cammino, dovrà svolgersi nelle chiese parrocchiali o nei luoghi di culto in cui ha sede l’ordinaria vita della piccola comunità. Sono proibite le celebrazioni nei luoghi di attività pastorale (cf can. 932 §1);
§1.2 tale Celebrazione è preparara e animata, sotto la guida del presbitero, dalla comunità del Cammino (cf Statuto art.13 §4). Dovrà, tuttavia, avere luogo a chiesa aperta, consentendo la libera partecipazione di tutti i fedeli. Pertanto sarà contenuta nel tempo compreso tra le ore 20,30 e le ore 22 senza protrarsi ulteriormente. Il presbitero o i responsabili della comunità facciano tutto d’accordo con il parroco o responsabile della chiesa;
§ 1.3 il Sacrificio Eucaristico sarà celebrato sull’unico altare dedicato o benedetto (cf can:932 § 2) e, nella navata, non si potrenno adibire tavoli come altari, affinché i presenti siedano intorno alla mensa. Va salvaguardato il segno lturgico dell’unicità dlel’altare per significare l’unicità di Cristo, Mediatore e Salvatore, e l’unità del Suo Corpo mistico;
§1.4 la disposizione dei ministri e dei fedeli deve, poi, manifestare la varietà e la differenza ministeriale all’interno della celebrazione. In presbiterio prenderanno posto i sacerdoti concelebranti o assistenti in abito liturgico, i diaconi e i ministri in abito liturgico proprio. L’assemblea, invece, ha come luogo proprio la navata, fuori del presbiterio, al quale i fedeli accedono unicamente per lo svolgimento dei servizi ministeriali;
Art. 2
Le mediazioni della Parola all’interno della Celebrazione Eucaristica
§ 2.1 Gli interventi di commento (introduzioni, monizioni, didascalie) alla Liturgia (cf IGMR III, 105.128), in ogni sua parte strutturale ed alla Liturgia della Parola in specie, dovranno essere “semplici, fedeli al testo, brevi, ben preparati e variamente intonati a, testo cui devono servire come introduzione” (OLM, 15);
§ 2.2 gli interventi di testimonianza e le cosiddette “risonanze alla Parola” sono riservati alla Celebrazione settimanale della Parola (cf Statuto, art. 11 § 2);
§ 2.3 all’interno della Liturgia della Parola della Celebrazione Eucaristica, dopo il Vangelo, l’unica parola di spiegazione delle Scritture è quella dell’omelia, riservata al sacerdote presidente o, in particolari casi, al sacerdote concelebrante o al diacono (cf can. 767 § 1; 772 §1; Istruzione interdicasteriale Ecclesiae de mysterio del 15.8.1997, art. 3 § 1).
Art. 3
La Liturgia Eucaristica
§ 3.1 Poiché è compito proprio del diacono, aiutato dall’accolito o ministrante, preparare la mensa dell’altare per l’offertorio, non è consentito ad alcun fedele dell’assemblea svolgere questo servizio;
§ 3.2 al fine di offrire ai fedeli un più ricco nutrimento spirituale, attraverso il variegato patrimonio eucologico della Chiesa, il sacerdote celebrante porrà attenzione ad utilizzare tutte le Preghiere Eucaristiche presenti nel Messale Romano (cf Lettera della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti ai responsabili del Cammino Neocatecumenale, prot. 2520/03/L dell’1 dicembre 2005, n.6);
§ 3.3 per la ricezione della Santa Comnunione, vanno applicate le norme dei libri liturgici, tenuto conto anche di quanto espresso dallo Statuto (art.13 § 3). Così il Sacerdote celebrante comunica se stesso al Corpo e Sangue del Signore e, asiutato dal diacono o dall’accolito o dal ministro straordinario, distribuisce la comunione eucaristica sub utraque ai presenti i quali, se la collocazione dei banchi lo consente, restano al loro posto, in piedi, altrimenti formano la processione per la Comunione.
____________
Affidiamo questo Decreto alla fedele attuazione da parte di tutti i sacerdoti e all’obbediente accoglienza di tutti i fedeli dell’Arcidiocesi, perché la nobile e semplice celebrazione dell’Eucaristiasia alimento spirituale per tutta la nostra Chiesa diocesana. Le norme invi contenute entreranno in vigore dal 25 febbraio, mercoledì delle ceneri, dell’anno del Signore 2009.
Reg. Boll. VI, f.43, n.42
Benigno Aloisio Papa
Arcivescovo di Taranto
Il Cancelliere
Mons. Giuseppe Montanaro
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Taranto
La Divina Eucaristia è “fonte e apice di tutta la vita cristiana” (LG 11; cf SC 9) ed in Essa “è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua” (PO 5);
Lo Statuto del Cammino Neocatecumenale, recentemente approvato dalla Santa Sede, attesta l’essenzialità dell’Eucaristia come pienezza della iniziazione cristiana (cf art. 13 § 1);
Volendo provvedere al bene spirituale dei fedeli confidati alle Nostre cure pastorali ed al fine di integrare le celebrazioni delle piccole comunità neocatecumenali nella ordinaria pastorale liturgica parrocchiale, come espressamente previsto dal citato Statuto (cf art. 13 § 2);
DECRETIAMO
quanto segue
Art.1
Luogo ed ora della Celebrazione. l’unicità dell’altare
§ 1.1 La Celebrazione dell’Eucaristia domenicale, che ha luogo dopo i Primi Vespri della Domenica, alla quale prendono parte le piccole comunità del Cammino, dovrà svolgersi nelle chiese parrocchiali o nei luoghi di culto in cui ha sede l’ordinaria vita della piccola comunità. Sono proibite le celebrazioni nei luoghi di attività pastorale (cf can. 932 §1);
§1.2 tale Celebrazione è preparara e animata, sotto la guida del presbitero, dalla comunità del Cammino (cf Statuto art.13 §4). Dovrà, tuttavia, avere luogo a chiesa aperta, consentendo la libera partecipazione di tutti i fedeli. Pertanto sarà contenuta nel tempo compreso tra le ore 20,30 e le ore 22 senza protrarsi ulteriormente. Il presbitero o i responsabili della comunità facciano tutto d’accordo con il parroco o responsabile della chiesa;
§ 1.3 il Sacrificio Eucaristico sarà celebrato sull’unico altare dedicato o benedetto (cf can:932 § 2) e, nella navata, non si potrenno adibire tavoli come altari, affinché i presenti siedano intorno alla mensa. Va salvaguardato il segno lturgico dell’unicità dlel’altare per significare l’unicità di Cristo, Mediatore e Salvatore, e l’unità del Suo Corpo mistico;
§1.4 la disposizione dei ministri e dei fedeli deve, poi, manifestare la varietà e la differenza ministeriale all’interno della celebrazione. In presbiterio prenderanno posto i sacerdoti concelebranti o assistenti in abito liturgico, i diaconi e i ministri in abito liturgico proprio. L’assemblea, invece, ha come luogo proprio la navata, fuori del presbiterio, al quale i fedeli accedono unicamente per lo svolgimento dei servizi ministeriali;
Art. 2
Le mediazioni della Parola all’interno della Celebrazione Eucaristica
§ 2.1 Gli interventi di commento (introduzioni, monizioni, didascalie) alla Liturgia (cf IGMR III, 105.128), in ogni sua parte strutturale ed alla Liturgia della Parola in specie, dovranno essere “semplici, fedeli al testo, brevi, ben preparati e variamente intonati a, testo cui devono servire come introduzione” (OLM, 15);
§ 2.2 gli interventi di testimonianza e le cosiddette “risonanze alla Parola” sono riservati alla Celebrazione settimanale della Parola (cf Statuto, art. 11 § 2);
§ 2.3 all’interno della Liturgia della Parola della Celebrazione Eucaristica, dopo il Vangelo, l’unica parola di spiegazione delle Scritture è quella dell’omelia, riservata al sacerdote presidente o, in particolari casi, al sacerdote concelebrante o al diacono (cf can. 767 § 1; 772 §1; Istruzione interdicasteriale Ecclesiae de mysterio del 15.8.1997, art. 3 § 1).
Art. 3
La Liturgia Eucaristica
§ 3.1 Poiché è compito proprio del diacono, aiutato dall’accolito o ministrante, preparare la mensa dell’altare per l’offertorio, non è consentito ad alcun fedele dell’assemblea svolgere questo servizio;
§ 3.2 al fine di offrire ai fedeli un più ricco nutrimento spirituale, attraverso il variegato patrimonio eucologico della Chiesa, il sacerdote celebrante porrà attenzione ad utilizzare tutte le Preghiere Eucaristiche presenti nel Messale Romano (cf Lettera della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti ai responsabili del Cammino Neocatecumenale, prot. 2520/03/L dell’1 dicembre 2005, n.6);
§ 3.3 per la ricezione della Santa Comnunione, vanno applicate le norme dei libri liturgici, tenuto conto anche di quanto espresso dallo Statuto (art.13 § 3). Così il Sacerdote celebrante comunica se stesso al Corpo e Sangue del Signore e, asiutato dal diacono o dall’accolito o dal ministro straordinario, distribuisce la comunione eucaristica sub utraque ai presenti i quali, se la collocazione dei banchi lo consente, restano al loro posto, in piedi, altrimenti formano la processione per la Comunione.
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Affidiamo questo Decreto alla fedele attuazione da parte di tutti i sacerdoti e all’obbediente accoglienza di tutti i fedeli dell’Arcidiocesi, perché la nobile e semplice celebrazione dell’Eucaristiasia alimento spirituale per tutta la nostra Chiesa diocesana. Le norme invi contenute entreranno in vigore dal 25 febbraio, mercoledì delle ceneri, dell’anno del Signore 2009.
Reg. Boll. VI, f.43, n.42
Benigno Aloisio Papa
Arcivescovo di Taranto
Il Cancelliere
Mons. Giuseppe Montanaro
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1 commento:
Strano, perchè solo questo vescovo e qualcun altro emana disposizioni così precise ?
Domande sorgono a chi legge.Forse che le comunità neocatecumenali di Taranto hanno delle liturgie molto discoste dalle usuali dei neocatecumenali ? Forse che le liturgie sono così discoste dalle normali,cattoliche, e, pur richiamati verbalmente, questi hanno proseguito tenacemente nelle loro liturgie senza accettare suggerimenti, per cui il vescovo ha dovuto scrivere? Almeno queste domande sorgono ed in un caso o nell'altro sarebbe dovere dell'autorità ecclesiastica segnalare il tutto a Roma tali "dissonanze". Perchè non viene fatto ? E' ben vero che vari papi hanno elogiato questi "camminanti", ma se si scoprono dei delitti contro l'Eucaristia od altre forme liturgiche, il papa non può fare nulla finchè non esistano delle chiare testimonianze di vescovi, o da gruppo di fedeli che si firma e consegna direttamente a persona fiduciaria e fidata del papa.
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